     p 169 .
     
Paragrafo 2 . Il giusnaturalismo.

     
Phy'sis e nmos.
     
L'Antigone  di  Sofocle    stata la prima grande  rappresentazione
drammatica  della  contraddizione tra le leggi della  natura  e  le
leggi  degli  uomini(64). Il poeta greco del quinto  secolo  avanti
Cristo porta sulle scene quanto i sofisti vanno discutendo nei loro
trattati  e nelle loro lezioni. Il diritto (nmos)  il  frutto  di
una  convenzione tra gli uomini e spesso si contrappone alla natura
(physis),  che ha le sue proprie leggi. L'imposizione da  parte  di
Creonte,  cio  dello stato costituito, di non seppellire  Polinice
impedisce  ad  Antigone  di  obbedire  a  un  dovere  naturale  che
scaturisce dall'amore fraterno: dare sepoltura al fratello.
     Il  diritto  naturale  si  presenta all'inizio  della  cultura
occidentale come legge divina, che deve essere rispettata da  tutti
in  tutte le circostanze, amici e nemici, Greci e barbari: Achille,
accecato dall'ira, strazia il corpo di Ettore trascinandolo con  il
suo  carro  da guerra intorno alla tomba di Patroclo; per,  quando
gli  si presenta innanzi il vecchio Priamo che vuole riscattare  il
corpo del figlio,
     
     p 170 .
     
     non solo cede al comando degli di - che gli hanno imposto  di
restituire Ettore ai Troiani -, ma onora con l'ospitalit il nemico
e piange con lui, vedendo nel dolore del vecchio re di Troia quello
del  proprio  padre, Peleo,  anch'egli destinato di  l  a  poco  a
perdere il figlio; e, nell'accomiatarsi, Achille promette a  Priamo
una  tregua di dieci giorni per consentire ai Troiani di seppellire
Ettore con tutti gli onori(65).
     Seppellire e onorare i morti, dare ospitalit, serbare fede ai
patti  e  ai  giuramenti, sono norme che vengono agli uomini  dalla
loro  stessa natura e quindi, attraverso la natura, dalla divinit.
C'  una  voce  divina dentro ciascuno di noi  che  -  come  voleva
Socrate - indica la via della giustizia.
     Le leggi degli uomini, che costituiscono il cosiddetto diritto
positivo(66), possono, quindi, nascere non dalla convenzione  -  da
un patto - ma dal conformarsi alla natura, alle leggi universali ed
eterne dell'Essere.
     I  legislatori, i giuristi e i filosofi dell'antica Grecia non
potevano  accettare la tesi convenzionalista dei sofisti: la  legge
pu  solo  mirare al trionfo della Giustizia, la dea che, fino  dal
poema di Parmenide, accoglie l'uomo sulla strada della Verit.
     Nella   sua  ultima  opera,  le  Leggi,  Platone  fa  derivare
l'attivit legislativa direttamente dal modello razionale di  stato
ideale  rappresentato nella Repubblica e, quindi,  dalla  struttura
divina  dell'Essere: i filosofi, che governano lo stato  platonico,
diventano  prima  di tutto custodi delle leggi e,  facendo  appello
alla   ragione   (lume  divino  presente  in  tutti  gli   uomini),
mostreranno  ai  cittadini  il  carattere  razionale,  e   pertanto
naturale, delle leggi stesse; obbedire alle leggi significa seguire
ed affermare la stessa natura dell'uomo in quanto dotato di ragione
e destinato a vivere insieme ad altri uomini(67).
     La  definizione aristotelica dell'uomo come "animale politico"
(politikn zon)(68)  troppo nota per tornarci sopra, cos come la
conseguenza  che immediatamente ne deriva: "lo stato  un  prodotto
naturale"(69). Vorremmo invece sottolineare un'altra considerazione
di  Aristotele:  chi vive naturalmente al di fuori  della  comunit
perde le caratteristiche dell'uomo, o  superiore ad esso, oppure 
un  individuo  abietto e, proprio per questo, nel  suo  isolamento,
"bramoso di guerra"(70).
     L'attenzione  che  epicurei e stoici  rivolgono  all'individuo
come  cittadino  del  mondo, al di fuori della dimensione  politica
dello  stato,  non  sminuisce  - ma anzi  rafforza  -  una  visione
dell'universo  governato da sue proprie leggi, cui l'uomo  non  pu
fare  altro che conformarsi. Soprattutto per gli stoici  esiste  un
diritto  naturale  che  serve da modello alle  legislazioni  umane:
quando  c' discrepanza tra leggi degli uomini e leggi della natura
l'attivit politica dei cittadini deve mirare ad adeguare le  leggi
degli stati a quelle della natura(71).
     
     p 171 .
     
     Ma   solo  a  Roma  si  sviluppa  il  grandioso  tentativo  di
realizzare in pratica, cio attraverso l'attivit legislativa dello
stato,  quella fusione tra istanze naturali e istanze civili  degli
uomini. Il diritto non pu essere solo un fatto naturale.
     Cicerone,  ad  esempio,  insiste su un duplice  aspetto  della
natura  umana. In quanto "esseri viventi" gli uomini hanno ricevuto
dalla  natura  "l'istinto di conservare se stessi, la  vita  ed  il
corpo,  di evitare tutto ci che pu nuocere e procacciare le  cose
necessarie al sostentamento della vita, come il cibo, il ricovero e
altre  cose  dello  stesso  genere. Ugualmente  comune  a  tutti  
l'istinto  di  procreare e la cura della prole"(72). Ma,  al  tempo
stesso,  l'istinto  naturale  si  manifesta  anche  nelle  capacit
razionali  dell'uomo: "questo stesso istinto naturale, mediante  la
forza  della  ragione  unisce l'uomo agli altri  uomini,  crea  una
corrispondenza   che   si   manifesta  nel   linguaggio   e   nella
socievolezza,  [...] induce a desiderare adunanze e  riunioni"(73).
Ecco  cos  che la societ civile, gli stati e le loro  leggi  sono
fenomeni  in ultima istanza naturali, perch  la natura che  opera
attraverso  la  forza della ragione (vis rationis), ma  nella  loro
immediatezza sono il prodotto dell'uomo che, utilizzando  la  forza
della  ragione, stabilisce accordi sulla base di una utilit comune
e di un comune consenso alle leggi(74).
     Carattere  naturale  e  carattere  convenzionale  del  diritto
marciano  in  parallelo,  ma solo la consapevolezza  degli  aspetti
convenzionali  delle  leggi,  cio  del  loro  essere  un  prodotto
dell'uomo,  consente la nascita del diritto come  scienza  autonoma
destinata  a creare e ricreare costantemente l'instabile equilibrio
tra natura e cultura(75).
     L'affermarsi del cristianesimo - sia come religione sia  nella
sua  fusione  con la filosofia - come modello del mondo occidentale
erode  progressivamente e rapidamente l'autonomia  che  il  diritto
aveva  acquisito  nella societ romana. La legge  divina,  rivelata
direttamente da Dio al popolo di Israele e, mediante l'incarnazione
di  Cristo, al mondo intero, fornisce un paradigma ineludibile  per
tutte  le  attivit umane. Nei secoli del Medioevo si va  definendo
con  sempre  maggiore  precisione quel concetto  di  teocrazia  che
porter  allo  scontro  armato  fra Chiesa  e  Impero:  il  diritto
canonico  intende  sovrapporsi  totalmente  al  diritto  civile   e
sostituirlo.
     Nell'Impero  Romano d'Oriente la forza del potere politico  si
dimostra  superiore a quella della Chiesa: Giustiniano,  il  grande
sistematore del diritto romano nel Corpus iuris civilis,  arroga  a
s  il  potere  politico e quello religioso  e,  nel  rovesciamento
simmetrico  delle  teocrazia,  li  mantiene  uniti  dando  vita  al
fenomeno noto come cesaropapismo.
     Con  il  cristianesimo  tutto ci che  nel  mondo  antico  era
considerato naturale o frutto di una
     
     p 172 .
     
     convenzione  tra  gli uomini viene assunto  all'interno  della
normativa  divina.  Si  pensi,  come esempio,  al  matrimonio  che,
elevato alla dignit di sacramento, rende sacri il naturale istinto
alla procreazione e le norme giuridiche che regolano il patto fra i
coniugi.
     La  riscoperta  del  mondo  antico, in  epoca  rinascimentale,
comporta - come  stato osservato -(76) una ripresa, oltre  che  di
quelli  letterari  e  filosofici, dei modelli del  diritto  romano,
consentendo  cos, attraverso l'affermarsi di una concezione  laica
dello stato, la nascita della moderna scienza della politica.
     Svincolate  le leggi degli uomini da ogni ipoteca  divina,  si
ripropone  il problema di individuare un criterio di giustizia  sul
quale misurarle. Ed ecco che ricompare l'ipotesi dell'esistenza  di
norme  di  un  diritto naturale, anteriore ad ogni norma  giuridica
"positiva"  -  cio frutto di un accordo e di una  convenzione  fra
uomini  -, da utilizzare come modello per formulare le leggi  degli
stati.

Huig van Groot.
     
La  nascita del moderno giusnaturalismo (ius, "diritto", e  natura)
si  fa  risalire alla riflessione del filosofo e giurista  olandese
Huig  van  Groot (Ugo Grozio). Vissuto in un'epoca  di  profondi  e
violenti    conflitti    religiosi,    egli    si    rende    conto
dell'impossibilit di continuare a pensare l'autorit  dello  stato
fondata su basi teologiche, e cerca di ricondurre questa autorit a
princpi  razionali  e  naturali,  validi  indipendentemente  dagli
schieramenti confessionali e dalle consuetudini locali.
     Le considerazioni di van Groot partono da due premesse: l'uomo
tende naturalmente alla socialit; la natura umana  caratterizzata
dalla  razionalit;  cio,  come voleva  Aristotele,  l'uomo    un
animale razionale e politico. E' per questo che lo stato di  natura
  caratterizzato da una spinta naturale di ciascun individuo verso
altri   individui.  E  siccome  le  esigenze  degli   uomini   sono
estremamente  complesse, questi, facendo ricorso alla ragione,  con
un  atto  libero e volontario, stabiliscono fra loro un  contratto,
dal  quale  nascono  lo  stato  e  il  diritto  civile.  L'attivit
razionale  degli uomini crea quell'equilibrio, di cui  gi  parlava
Cicerone, fra momento naturale e momento convenzionale.
     Le  norme  del  diritto positivo, cio le leggi  degli  stati,
possono cambiare - come sono cambiate nel corso della storia  -,  e
la  scienza  che  le  studia, cio il diritto, non  pu  essere  la
semplice  descrizione del loro variare:  necessario, come  abbiamo
gi  detto,  individuare un modello immutabile a cui riferirle  per
poterle giudicare.
     Il  modello  teologico ha dimostrato di non essere affidabile,
perch le religioni, nel loro sviluppo storico, hanno dimostrato di
essere  suscettibili di cambiamenti profondi  quanto  e  pi  delle
leggi stesse degli stati alle quali dovevano servire da fondamento.
Non  nella  religione, quindi, ma nella natura immutabile dell'uomo
vanno ricercati i princpi su cui modellare il diritto civile.
     Una   volta   individuati   questi   princpi   (socialit   e
razionalit) da essi potranno essere dedotte con
     
     p 173 .
     
     rigore  scientifico, secondo un modello matematico,  le  nuove
norme del diritto civile, facendo astrazione dalla contingenza  dei
casi particolari: "In verit io dichiaro esplicitamente che, come i
matematici considerano le figure facendo astrazione dai corpi, cos
io,  nel trattare del diritto, ho distolto il pensiero da qualsiasi
fatto particolare"(77).
     Come  abbiamo  visto, due sono i punti che  accomunano  Thomas
Hobbes  a Huig van Groot e al giusnaturalismo: l'esistenza  di  una
stato  di  natura, e quindi di un diritto naturale che  precede  il
diritto  positivo, e la nascita dello stato attraverso un contratto
originario liberamente e volontariamente stipulato tra gli uomini.
     Intorno  a questi due temi ruoter la discussione dei filosofi
e  degli  scienziati  della  politica  nel  diciassettesimo  e  nel
diciottesimo  secolo.  Si  discuter  della  natura  del  patto   o
contratto  sociale,  se esso sia stipulato solo  all'interno  della
moltitudine,  come voleva Hobbes, oppure tra popolo e  sovrano;  se
sia  possibile scioglierlo e a quali condizioni; se il  popolo  pu
esercitare o meno una funzione di controllo sul rispetto dei  patti
da parte del sovrano; e cos via. Si discuter anche se lo stato di
natura  sia  una  condizione di guerra permanente di  tutti  contro
tutti, secondo la descrizione di Hobbes; se in esso l'uomo vive  in
una   condizione   puramente  animale,  senza   alcuna   forma   di
associazione, come sosterr Rousseau; oppure se in esso esiste  gi
una forma di vita associata regolata da leggi naturali.
     Al  di  l  della  grande  variet di posizioni  che  verranno
espresse dal pensiero politico sei-settecentesco, lo stato  moderno
si  avvia  ad affermarsi come stato laico in cui il potere  di  chi
governa ha un fondamento esclusivamente umano.
